TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sentenza n. 471/2025 del 03-02-2025
principi giuridici
Nel giudizio di opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., il ricorso introduttivo deve specificare, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo tali motivi consistere sia in doglianze sostanziali attinenti ad errori di giudizio nella valutazione clinica, sia in censure relative a vizi formali del procedimento peritale.
Nelle controversie in materia di invalidità, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., deve essere valutato anche l'aggravamento della malattia verificatosi nel corso del procedimento giudiziario.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Riconoscimento dell'Invalidità Civile alla Luce dell'Aggravamento delle Condizioni di Salute in Corso di Causa
La pronuncia in esame trae origine da un giudizio di opposizione ad un accertamento tecnico preventivo (ATP) promosso da una persona fisica nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). La controversia verteva sul riconoscimento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento dell'assegno mensile di assistenza, prestazione previdenziale subordinata all'accertamento di un'invalidità civile in misura superiore ad una determinata soglia.
In sede di ATP, il consulente tecnico d'ufficio (CTU) aveva accertato un'invalidità nella misura del 67%. La persona interessata, ritenendo tale valutazione insufficiente per il riconoscimento della prestazione richiesta, aveva contestato le conclusioni del CTU, avviando un giudizio di opposizione. L'INPS si era costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma delle conclusioni raggiunte in sede di ATP.
Il Tribunale ha preliminarmente verificato la tempestività dell'opposizione, accertandone il rispetto dei termini perentori previsti dalla legge. Nel merito, il giudice ha ricordato che il giudizio di opposizione all'ATP ha natura impugnatoria e che il ricorso introduttivo deve specificare, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione delle conclusioni del CTU. Tali motivi possono riguardare sia errori di giudizio nella valutazione clinica, sia vizi formali del procedimento peritale.
Nel corso del giudizio di opposizione, il Tribunale ha disposto la convocazione del CTU nominato nella fase di ATP, invitandolo a valutare la documentazione medica prodotta dalla persona interessata, successiva al deposito della perizia. Il CTU, alla luce della nuova documentazione, ha rilevato un progressivo aggravamento delle condizioni cliniche della persona, modificando la precedente valutazione medico-legale. In particolare, il CTU ha evidenziato la presenza di diverse patologie, tra cui ###, cardiopatia ipertensiva, ###, sindrome ansioso-depressiva e incontinenza urinaria.
Tenuto conto dell'aggravamento delle condizioni di salute, il CTU ha concluso che la persona interessata presentava uno stato invalidante quantificabile nella misura del 75%, sussistendo i presupposti di legge per la concessione dell'assegno di invalidità. Il CTU ha inoltre indicato la data di decorrenza del requisito sanitario, individuandola nel mese di marzo 2024, a seguito di una retrodatazione di tre mesi rispetto alla data di una visita medica specialistica, ritenendo che l'aggravamento delle funzioni psicologiche non potesse essere insorto improvvisamente, ma dopo una lenta e progressiva instaurazione.
Il Tribunale, richiamando l'articolo 149 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, che impone di valutare anche l'aggravamento della malattia verificatosi nel corso del procedimento giudiziario, ha accolto l'opposizione, accertando la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza a far data dal marzo 2024.
Infine, il Tribunale ha compensato le spese di lite tra le parti, motivando tale decisione con il consolidamento del quadro invalidante in epoca successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa e del ricorso di ATP. Le spese di CTU sono state poste definitivamente a carico dell'INPS.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.